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SEZIONE INFORTUNI COSA ASSICURIAMO Art.3.1 – ALTRI EVENTI GARANTITI – INFORTUNI Fermo restando quanto previsto dall’Art 1.1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, sono compresi gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle attività assicurate e derivanti da: ●Asfissia non di origine morbosa ●Avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze ●Annegamento ●Folgorazione ●Assideramento o congelamento ●Colpi di sole, di calore o di freddo ●Infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti ●Lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di qualsiasi natura. ERGO Reiseversicherung AG – Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Pola, 9 – 20124 MILANO P. I. 05856020960 Rea 1854153 Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 (comunicazione IVASS in data 27/9/2007,n. 5832). ASSILIFE 21470014-PV22 “OUTDOOR Smart” ed.03/2023 9/18 Art.3.2 – GARANZIE E SOMME ASSICURATE La Società, in caso di infortunio, indennizza l’assicurato secondo i massimali e le condizioni riportate nei Prospetti di Sintesi outdoor smart, fatte salve le esclusioni indicate nel presente contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie. Art.3.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ 1. RIMBORSO SPESE MEDICHE La garanzia prevede il rimborso e/o pagamento diretto, delle spese mediche conseguenti ad infortunio (garantito in polizza) , sostenute dall’Assicurato entro i limiti e sottolimiti specificati nei PROSPETTI DI SINTESI, al netto della franchigia di € 50,00. Le spese, dovranno essere, accertate , documentate e prescritte da autorità mediche abilitate. NOTA: Fatto salvo il contatto preventivo dell’Assicurato con la Centrale Operativa e fermi i limiti e sottolimiti previsti , le spese mediche o le prestazioni di assistenza, sostenute presso strutture ospedaliere/sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile, oppure a rimborso successivo, qualora non sia stato possibile il pagamento diretto . Per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture sanitarie le spese si intendono a rimborso. Il pagamento diretto è soggetto alle disposizioni delle legislazioni italiana e locale in materia di controllo dei cambi. Nello specifico: ● In caso di ricovero ospedaliero il contatto con la Centrale operativa è obbligatorio, diversamente, la garanzia non è operante. ● In caso di ricovero in regime di Day Hospital il limite previsto è di: – € 1.000,00 per le spese sostenute in Italia – € 2.000,00 per le spese sostenute in Europa ● In caso di rimborso di spese mediche e farmaceutiche il limite previsto è di: – € 1.000,00 per le spese sostenute in Italia – € 2.000,00 per le spese sostenute in Europa ● In caso di rimborso spese per acquisto di apparecchi ortopedici, sostenute al rientro al domicilio e comunque entro 60 giorni dall’evento , il limite previsto è di € 300,00. ● In caso di rimborso spese per cure fisioterapiche, sostenute al rientro al domicilio e comunque entro 60 giorni dall’evento, il limite previsto è di € 300,00. ● In caso di rimborso per le spese per visite specialistiche sostenute al rientro a domicilio, e comunque non oltre 60 giorni dall’evento, il limite previsto è di € 300,00. ● In caso di rimborso delle spese per accertamenti diagnostici sostenute al rientro al domicilio e comunque non oltre 60 giorni dall’evento, il limite previsto è di € 500,00. 2.MORTE La somma assicurata per il caso di morte è liquidata purché la morte dell’Assicurato sia conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa, avvenga entro due anni dal giorno dell’infortunio. La Società liquida gli eredi designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi in parti uguali. 3.INVALIDITÀ PERMANENTE Per il caso di Invalidità Permanente: ●Se il grado di Invalidità Permanente è inferiore o uguale a 80%, l’indennità verrà corrisposta in base al grado di invalidità riconosciuto, previsto dal D.P.R. 30.6.65 n. 1124. ●Se il grado di Invalidità Permanente è superiore al 80%, l’indennità verrà corrisposta al 100% del capitale assicurato. L’indennità di Invalidità Permanente e di Morte non sono cumulabili; in caso di Morte a seguito dello stesso infortunio già indennizzato come Invalidità Permanente, la Società riconosce ai beneficiari la differenza tra quanto già riconosciuto e il capitale assicurato caso Morte. L’indennizzo per l’Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dal D.P.R. 30.6.65 n. 1124 (T.U. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro). Si conviene che non si farà luogo a indennizzi per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% della totale. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. ERGO Reiseversicherung AG – Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Pola, 9 – 20124 MILANO P. I. 05856020960 Rea 1854153 Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 (comunicazione IVASS in data 27/9/2007,n. 5832). ASSILIFE 21470014-PV22 “OUTDOOR Smart” ed.03/2023 10/18 4.DIARIA DA RICOVERO La Società, in caso di ricovero in Istituto di cura, assicura il pagamento dell’indennità di cui al punto 3) del Prospetto di Sintesi, per ogni giorno di degenza per un periodo massimo di giorni 10 per singolo sinistro. 5.INDENNITÀ’ DA GESSO La Società assicura, in caso di frattura, una indennità forfettaria pari a € 300,00. ESCLUSIONI E LIMITI DELL’ ASSICURAZIONE INFORTUNI Art.3.4 -ESCLUSIONI La Società non prende in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti a: a) spese mediche non prescritte da un’autorità medica abilitata; b) spese mediche che non siano necessarie alla diagnosi e cura della patologia in atto e il cui ammontare sia superiore – per la patologia da trattare – a quello standard del Paese in cui l’assicurato si trova. In questo caso la Società può ridurre l’indennizzo a quello standard registrato per la specifica patologia. c) spese mediche derivanti da diagnosi, controlli o accertamenti relativi ad uno stato fisiologico (es. gravidanza) già noto anteriormente alla data di inizio del viaggio; d) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, pacemaker, apparecchi protesici e terapeutici, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura, trattamenti psicoanalitici o psicoterapeutici, ipnosi; e) prestazioni infermieristiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; spese per contraccettivi; spese mediche e dentali di routine; f) spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, sedute di agopuntura, massoterapia, cure prestate da un chiropratico o da un osteopata, agopuntura; g) qualunque spesa nel caso l’Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l’avvenuto ricovero o prestazione di pronto soccorso, salvo quanto previsto con relativo sottolimite. h) La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi prima alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data. Art.3.5 -LIMITI INDENNIZZO SINISTRI CATASTROFALI L ’Aderente prende atto che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre polizze assicurative della Società a favore degli Assicurati non supera il limite di € 50.000 per persona. L’ Aderente prende atto che, nel caso di unico evento che provochi l’infortunio di più persone assicurate con la presente polizza, l’esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare il limite di € 1.000.000. Qualora gli indennizzi liquidati a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo. In questo caso l’Aderente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa proporzione dei relativi Premi imponibili. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI COSA ASSICURIAMO Art.4.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività sportive assicurate con la presente polizza e riportate nell Art.1.1. delle Norme Comuni. Art.4.2 – MASSIMALE ASSICURATO La Società, s’impegna a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza massima € 50.000,00 per ogni singolo sinistro. Art.4.3 – FRANCHIGIA In caso di sinistro, rimarrà a carico dell’Assicurato una franchigia fissa pari a € 250,00. ERGO Reiseversicherung AG – Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Pola, 9 – 20124 MILANO P. I. 05856020960 Rea 1854153 Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 (comunicazione IVASS in data 27/9/2007,n. 5832). ASSILIFE 21470014-PV22 “OUTDOOR Smart” ed.03/2023 11/18 LIMITI ESCLUSIONI DELL ‘ASSICURAZIONE RCT Art.4.4 -LIMITI INDENNIZZO RCT 1.QUALIFICA DI TERZI Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile verso terzi: ● il coniuge, i conviventi, i figli, i genitori dell’Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l’Assicurato; ● i familiari, di qualsiasi ordine e grado; ● il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato; ● il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato, il dipendente professionale; ● gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere. 2.OPERATIVITÀ’ ASSICURATIVA L’assicurazione RCT, opera a secondo rischio nel caso in cui l’Assicurato possieda un’altra assicurazione che copra il medesimo rischio. Nei casi in cui l’assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società. 3.PLURALITÀ ASSICURATI In caso di sinistro, ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s’impegna sino alla concorrenza massima di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Art.4.5 – ESCLUSIONI RCT Sono esclusi dall’assicurazione RCT, oltre a quanto previsto dall’ Art.2.1- ESCLUSIONI , i danni causati o derivanti o conseguenti: a) a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento b) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo. c) da detenzione o impiego di esplosivi. d) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione – fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici). e) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi.  COSA FARE IN CASO DI SINISTRO DENUNCIA SINISTRI – RICHIESTA ASSISTENZA – OBBLIGHI Art.5.1 – DENUNCIA INFORTUNIO In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso alla Società secondo le modalità previste nel presente contratto, oltre a fare quanto in suo potere per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. L’Assicurato dovrà fare denuncia entro 3 giorni dall’evento. Modalità e procedure sono riportate sul sito www.assicurazioneescursionismo.it pagina Denuncia Sinistri. L’infortunio dovrà essere comprovato dal certificato medico rilasciato il giorno stesso nella località o rilasciato da un pronto soccorso entro 24.00 dall’evento. Il certificato dovrà attestare le circostanze che hanno prodotto l’evento traumatico (data, ora, luogo e patologia). Le denunce prive di certificazione medica verranno respinte. L’inadempimento degli obblighi di cui sopra, comporterà la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi art.1915 c.c.. Per la definizione della pratica, l’Assicurato dovrà inviare in una unica soluzione, entro e non oltre 90 giorni dalla data del sinistro, tutta la documentazione medica (certificati/spese mediche), con relativa richiesta di chiusura del sinistro . La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo info@assicurazioneescursionismo.it
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